La responsabilità dei danni causati da un animale non è sempre del proprietario. Secondo la legge, il detentore di un cane ha l’obbligo di controllarlo e custodirlo, adottando ogni cautela per evitare
e prevenire le possibili aggressioni a terzi o altri problemi.
Ma qual è la responsabilità di chi detiene un animale?
La persona che accudisce un animale, proprietario o non, è responsabile degli eventuali danni che l’animale stesso dovesse causare a terzi, cose o persone. Il detentore, ossia chi possiede un cane senza esserne proprietario, assume una posizione di garanzia con l’ obbligo di controllare e custodire
l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili
aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale”.
Se questi danni derivano da aggressioni, che causano lesioni personali a qualcuno, il detentore dovrà rispondere di omessa custodia, in base a quanto previsto dall’art. 672 c.p. che punisce con la sanzione amministrativa da 25,00 a 258,00 Euro chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta. L’art. 2052 c.c. prevede che: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La persona che “se ne serve” è, di fatto, il detentore.
Si richiede che il detentore abbia possibilità di controllo sull’animale. È necessario fare molta attenzione ogni volta che si accetta di prendere in custodia un animale di altri, proprio perché, l’obbligo di custodia sorge
ogniqualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona e questo fa nascere le responsabilità.
Vediamo adesso i casi specifici più importanti.
Un problema che dovrebbe affrontare chiunque stia per prendersi cura di un amico a quattro zampe o di un qualsiasi animale domestico in quanto la legge, infatti, affida al proprietario dell’animale una serie di obblighi di comportamento che, in caso di inadempimento, possono comportare una pesante responsabilità civile (in termini di risarcimento del danno), o amministrativa.
Ma procediamo con ordine, affrontando il più delicato dei problemi: quello per le eventuali lesioni procurate a terzi, dai morsi.
La responsabilità per i danni e i morsi del cane
La responsabilità per i danni provocati dal cane è disciplinata dal codice civile, l’art. 2052 c.c. : esso prevede che il proprietario dell’animale o chi lo ha momentaneamente in custodia è responsabile di tutti i danni procurati a terzi, anche nell’ipotesi in cui il cane si sia smarrito o fuggito. L’unico modo per evitare di risarcire il danno è dimostrare il caso fortuito.
Se il padrone ha affidato il proprio animale a un altro soggetto (detentore) per un tempo limitato, per esempio, per portarlo al parco per una passeggiata o per custodirlo durante le vacanze, chi sarà responsabile personalmente è quest’ultimo (il detentore) e non il proprietario. La responsabilità per i danni provocati dal cane costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva: essa cioè scatta a prescindere da eventuale malafede o semplice colpa del padrone.
Per esempio, se il cane, pur al guinzaglio, azzanna un passante, a quest’ultimo spetta il risarcimento. L’unico modo per evitare il risarcimento è dimostrare che il fatto si è verificato per caso fortuito, ossia si deve trattare di un evento imprevedibile. Non basta quindi la prova dell’uso della normale diligenza nella custodia dell’animale o della mansuetudine dello stesso.
Così, ad esempio, è stato ritenuto responsabile il proprietario di un cane che ha morso dei bambini dopo che questi gli avevano tirato la coda. L’animale, infatti, doveva portare la museruola o, in alternativa, il padrone era tenuto a evitare che i minori, inesperti delle reazioni degli animali, entrassero in contatto con il cane.
Si ha caso fortuito quando il padrone, pur avendo adottato tutte le cautele possibili, non è in condizione di conoscere le intenzioni del danneggiato, conseguentemente non può essere chiamato a rispondere anche di fatti posti in essere incautamente da altri.
Qualora il padrone del cane non riesca a fornire piena prova del caso fortuito sarà tenuto a risarcire il danno arrecato dal proprio animale.
E’ buona regola contrarre una polizza che copra dalle responsabilità dei propri animali. Ci sono delle polizze apposite oppure delle polizze famiglia con estensione ai propri animali. Oggi è strumento importantissimo per essere tutelati da responsabilità verso terzi a causa di propri animali.