Rafforzati i diritti degli animali. Le note di precisazione del Ministero.

Ogni anno sono circa 5 milioni gli esemplari esotici introdotti nel nostro Paese, e ora riceveranno la tutela che meritano. L’Italia è al quinto posto dopo Olanda, Cipro, Lussemburgo e Belgio a rendere operative restrizioni che riguardano le specie esotiche e che mira a scoraggiare la prigionia di animali che non sono domestici e dovrebbero essere lasciati liberi in natura.

Sono entrate in vigore il 27 settembre scorso tre nuove leggi che rafforzano i diritti degli animali, con specifici provvedimenti restrittivi per esotici e selvatici. Si tratta dei Decreti Legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 pubblicati il 12 settembre sulla Gazzetta Ufficiale. Atti che riguardano il processo di adeguamento nazionale al regolamento UE 2016/429 (Regolamento di Sanità Animale).

In particolare rispetto all’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 135/2022, è stata redatta la “lista positiva” delle specie di animali esotici e selvatici di cui è ammesso il prelievo dal loro ambiente naturale per farne “animali da compagnia”. Le sei specie sono:

  1. Proterorhinus semilunaris (nome comune: Western tubenose goby)
  2. Chromodoris quadricolor (Nudibranchio pigiama)
  3. Acanthurus chirurgus (Doctorfish)
  4. Acanthurus coeruleus (Blue tang surgeonfish)
  5. Pomacanthus maculosus (Yellowbar angelfish)
  6. Zebrasoma xanthurum (Yellowtail tang)

L’elenco è stato redatto sulla base al rischio sanitario, per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche. E’ previsto un aggiornamento della lista ogni cinque anni. La biodiversità” è stato valutata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

“La nuova norma rappresenta un’importante novità per l’attività dei Carabinieri Forestali impegnati nei controlli CITES – ha detto il Generale di Brigata Massimiliano Conti, Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES. Notevoli cambiamenti sono avvenuti nell’ambito della detenzione e del commercio delle specie selvatiche ed esotiche, con particolare riguardo a quelle pericolose. Infatti, innanzitutto vengono finalmente disciplinati anche gli ibridi, che erano collocati in una sorta di ‘zona grigia’. Inoltre – continua il Generale – viene introdotto il concetto di pericolosità non solo per la salute e l’incolumità pubblica, ma anche per la Biodiversità, con riferimento a quelle specie che costituiscono una significativa minaccia per i nostri habitat e per le nostre specie autoctone. Infine, grande novità anche per i circhi e le mostre itineranti, destinate ormai a reinventarsi con un nuovo concetto di spettacolo, concentrato sempre di più sulle esibizioni di acrobati e giocolieri, e per il quale svanirà gradualmente l’impiego di animali esotici quali tigri o leoni”.

Vendita a distanza.
Una particolare attenzione per gli animali da compagnia merita l’articolo 11 del Decreto Legislativo 135/2022 sulla “vendita a distanza al pubblico”. Sull’argomento il Ministero della Salute è intervenuto due volte per tutta una serie di precisazioni (nota prot. 1122522 del 02/11/2022 e nota prot. 0027102-10 del 10/11/2022).

Vediamo di che cosa si tratta.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 135/2022 viene specificamente stabilito che il proprietario/detentore di un animale qualora intenda cederlo (a qualsiasi titolo) deve indicare sull’annuncio o comunque mettere a disposizione delle autorità competenti l’identificativo previsto dalla normativa in vigore ed avere una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell’animale.

A tal proposito la Direzione Generale del Ministero ha attenzionato le Forze di polizia giudiziaria al fine di precisare che l’obbligo della certificazione medico veterinaria si applica già a tutte le specie, mentre per l’identificazione si rimanda alle norme vigenti in materia (anche regionali), fermo restando che per i cani esiste già l’obbligo della identificazione mediante microchip e la registrazione nel sistema anagrafico regionale. Chi contravviene a tali disposizioni è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro (ex comma 5 dell’articolo 14 del d.lgs 135/2022).

Con la nota del 10/11/2022 il Ministero è intervenuto specificando che la norma si applica anche agli annunci inerenti le cessioni, le adozioni e gli affidamenti di animali nell’ambito della lotta al randagismo. La corretta procedura, infatti, già prevede che gli animali recuperati dal territorio siano intestati al sindaco del comune territorialmente competente e che gli affidi o le adozioni siano effettuati assicurando le dovute garanzie sanitarie e di tracciabilità.

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